Votazione strumenti urbanistici: l’astensione del consigliere in conflitto

Ai sensi dell’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) il consigliere comunale, relativamente agli atti a carattere generale quali gli strumenti urbanistici, è tenuto ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi specifici in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado.

Scendendo nel particolare della tematica, tale incompatibilità deve ritenersi sussistente nell’ipotesi concreta della approvazione di una variante al piano regolatore comportante il cambiamento di destinazione di aree appartenenti allo stesso consigliere o un suo congiunto.

Secondo un orientamento giurisprudenziale rilevante, il conflitto di interessi è una posizione giuridica antitetica rispetto all’interesse dell’ente, oggettivamente determinata e precisamente individuabile, come un’azione giudiziaria o, in caso di approvazione del piano regolatore generale o di una variante, l’essere proprietario di un’area avvantaggiata o danneggiata da tali atti.

Al contrario, non è possibile ravvisare un conflitto di interessi capace di inficiare la validità della deliberazione, qualora la nuova disciplina urbanistica adottata non apporti alcun mutamento o miglioramento alla destinazione dei suoli di proprietà del consigliere o dei soggetti legati allo stesso da rapporti di parentela o affinità.

In conclusione, un elemento da sottolineare è certamente il seguente: l’eventuale posizione di conflitto di interessi nella quale si trovi un consigliere comunale (che avrebbe dovuto astenersi dal partecipare al voto sul piano regolatore generale in quanto proprietari di suoli direttamente interessati dalle scelte urbanistiche con esso effettuate) non determina l’integrale caducazione del piano. L’effetto prodotto in tale situazione è la produzione di un vizio che tocca le parti concernenti i suoli interessati dall’obbligo di astensione violato, con la conseguenza che il vizio può essere fatto valere soltanto da chi dimostri di essere titolare di uno specifico e qualificato interesse ancorato a situazioni di collegamento con detti suoli. In tal senso una recente sentenza del TAR Campania (sez. VIII, Napoli, n. 5006 del 23 ottobre 2015) illustra in maniera nitida il rilevante concetto.

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