Al via il federalismo demaniale

Nella riunione del 20 maggio 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo decreto attuativo in materia in attuazione dell’articolo 19 della legge n. 42 del 2009.

Si tratta del primo decreto legislativo di attuazione della legge sul federalismo fiscale.
Il testo approvato recepisce i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Il decreto del Governo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, individua e attribuisce, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni parte del demanio pubblico.

I criteri di individuazione dei beni da attribuire
Lo Stato individua i beni da attribuire, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale.

Il decreto stabilisce inoltre che gli enti locali in stato di dissesto finanziario, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, fino a quando perdura lo stato di dissesto.

Il coinvolgimento della collettività
L’ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell’interesse della collettività rappresentata, promuovendo la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata.

Ciascun ente dovrà garantire trasparenza informativa alla collettività circa il processo di valorizzazione e potrà indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.

I beni oggetto di attribuzione
Le maggiori risorse derivanti a regioni ed enti locali dall’alienazione dei beni saranno destinate, per il 75%, alla riduzione del debito dell’ente, e per la parte residua alla riduzione del debito statale.

Oggetto dell’attribuzione a Regioni ed Enti locali sono i beni del demanio marittimo, idrico, gli aeroporti di interesse regionale o locale, le miniere e gli altri beni immobili dello Stato e i beni mobili ad essi collegati;

Sono comunque esclusi dall’attribuzione:
– i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale, salvo per questi ultimi che vi sia intesa tra le Regioni interessate;
i beni della Difesa e i beni culturali, nei termini già previsti dalla normativa vigente;
– la dotazione della Presidenza della Repubblica e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale;
– gli immobili per uso istituzionale dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale,
– le reti di interesse statale, le strade ferrate dello Stato, i parchi nazionali e le riserve naturali statali;

Sono attribuiti alle Regioni i beni del demanio marittimo e del demanio idrico, con la sola eccezione dei laghi chiusi che sono attribuiti alle Province, così come le miniere.
Alle Province sarà inoltre garantita una quota dei canoni del demanio idrico trasferito alle Regioni.

Utilizzo ottimale dei beni
Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all’uopo convocando apposite conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.

Dossier

Fonte: Governo

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