Oneri di urbanizzazione dovuti ex lege anche nella riquantificazione operata a distanza di tempo

di M. Petrulli

Gli oneri di urbanizzazione, si ripete, sono dovuti ex lege, anche nella riquantificazione operata a distanza di tempo dall’amministrazione, indipendentemente dalle previsioni indicate in permesso: è quanto affermato dalla sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, del 1° febbraio 2023, n. 1829.

La ricostruzione della vicenda

Una società richiedeva nel 2011 il rilascio di un permesso di costruire; a marzo del 2012 riceveva la comunicazione del quantum da pagare a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, nell’immediatezza, provveda al relativo pagamento; ad aprile 2012 ritirava il titolo edilizio, contenente la clausola di possibile rideterminazione dell’importo.
Successivamente, nel mese di agosto 2013, a seguito della delibera di aggiornamento dei parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione adottata a luglio 2012, il Comune richiedeva un conguaglio in aumento degli oneri di urbanizzazione; pur provvedendo al tempestivo pagamento, la società richiedeva nel 2017 il rimborso del conguaglio versato, motivato sull’annullamento, da parte del TAR, della delibera di Consiglio del 2012 di aggiornamento delle tariffe (mentre la precedente delibera era stata adottata nel 2007), alla luce della quale l’ufficio tecnico comunale aveva calcolato il conguaglio in aumento; dinanzi al rifiuto dell’ufficio tecnico comunale, la società adiva il TAR.
I giudici hanno ritenuto inaccoglibile la richiesta della società, sulla scia di un consolidato orientamento (cfr. TAR Lazio, sez. II, sent. 31 ottobre 2022, n. 14093 e sent. 27 ottobre 2022, n. 13923).
La norma di cui all’articolo 16, comma 6, del DPR 380/2001 prevede un obbligo imperativo ed inderogabile, indirizzato agli enti locali, di aggiornare gli oneri di urbanizzazione ogni cinque anni al fine di adeguarli alle variazioni dei costi intervenuti nel relativo frangente temporale e, pertanto, prevede un incombente del tutto vincolato siccome, per altro, fondato su parametri predeterminati.
Sul piano generale, deve poi rilevarsi che la deliberazione consiliare con cui l’ente aggiorna i parametri di calcolo degli oneri di urbanizzazione, come detto adeguandoli al mutamento delle condizioni economiche intervenute, non ha natura costitutiva, attiene ad un rapporto paritetico con il privato e costituisce un atto di natura meramente ricognitiva, il cui contenuto discende direttamente dalla legge.
Detto altrimenti, l’aggiornamento in rilievo è accertativo e non novativo ed attiene ad un effetto sostantivo già operante, che deriva dal disposto del prefato articolo, laddove statuisce che “ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”.
Rileva dunque il TAR che non si pone alcuna questione di abusiva “retroattività” lesiva di situazioni già consolidate, bensì ci si trova in presenza di un fisiologico adeguamento di un elemento già, in verità, presente e certo al momento del rilascio del titolo edilizio, la cui sola quantificazione è soggetta a successiva rideterminazione ai sensi di legge, con l’unico limite della prescrizione estintiva.
Conseguentemente, secondo quanto affermato nella sentenza, “Gli oneri di urbanizzazione, si ripete, sono dovuti ex lege, anche nella riquantificazione operata a distanza di tempo dall’amministrazione, indipendentemente dalle previsioni indicate in permesso”. Pertanto, anche sotto il profilo paritetico-civilistico, alcuna lesione del principio di buona fede è rinvenibile nella condotta comunale, in quanto anche il conguaglio è un effetto naturale del dovuto pagamento dei costi legati all’ottenimento del titolo.
Del resto anche in diritto comune, è stato affermato che la prestazione economica dovuta in base ad una clausola contrattuale che preveda un meccanismo di adeguamento, può essere legittimamente integrata ex post e per relationem, sol che gli indici di determinabilità dell’oggetto (1346 cc) siano noti alle parti e stabiliti in modo sufficientemente certo (v. Cass. Civ. n.22067/2019), evenienza questa che ricorre nel caso di specie (giova rammentare, in proposito, che l’atto di quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione faceva espressamente salvo l’obbligo di procedere ad eventuali conguagli).

Le considerazioni dei giudici

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, i giudici hanno ritenuto legittimi sia il conguaglio applicato si il diniego del rimborso.
Per quanto concerne l’annullamento, nel caso specifico, della delibera comunale del luglio 2012, il TAR ha osservato che tale circostanza fosse irrilevante nel caso specifico, considerato che tale annullamento era stato pronunziato nei confronti di soggetti diversi rispetto alla società ricorrente ed è stata inoltre dichiarata illegittima soltanto “in parte qua e nei limiti dell’interesse dell’istante”, sicchè gli effetti di quel giudicato sono chiaramente scindibili e non estendibili ultra partes.

 

 

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