APE: i margini di validità dell’Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) possiede “una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”. A definire ciò e a tracciare i confini di validità di tale fondamentale attestato è l’art. 6, co. 5 del d.lgs. 192/2005 (il testo di legge che contiene tutte le misure relative all’APE).

La validità dell’APE è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo e adeguamento degli impianti. Per ciò che concerne gi attestati relativi al vecchio sistema (ACE, rilasciati prima del 5 giugno 2013 ed ancora validi) la disciplina è la seguente: essi possono essere utilizzati anche per gli atti stipulati in futuro, a meno che non vengano effettuati interventi di ristrutturazione idonei ad incidere sulla classe energetica dell’edificio.

Sono pertanto 2 i presupposti che fungono da cardini per la validità dell’Attestato di Prestazione Energetica:
– Presupposto di carattere contrattuale: connesso al trasferimento dell’immobile. Non va dimenticato in tal senso che i proprietari che mettono in vendita gli immobili sono tenuti a rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica ai potenziali acquirenti fin dall’avvio delle trattative.
– Presupposto di carattere oggettivo: a prescindere da un loro eventuale passaggio, sono tenuti a dotarsi di APE i nuovi edifici e quelli ristrutturati (ovverosia sottoposti a manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo o ristrutturazione).

Per approfondire il tema leggi l’articolo Efficienza energetica edifici: APE obbligatorio nelle compravendite.

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