Autotutela per le opere edilizie abusive assentite risalenti nel tempo

In materia di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, l’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, prevede che quelli illegittimi  –  il riferimento va ai provvedimenti  adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza, tranne i casi in cui gli stessi siano stati adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato – possono essere annullati d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non  superiore  a  diciotto  mesi  dal  momento   dell’adozione, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia  formato  ai sensi  dell’articolo 20 della legge n. 241/1990,  e  tenendo  conto  degli   interessi   dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo  ha  emanato, ovvero da altro organo  previsto  dalla  legge.
Il d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 ha poi disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine  di diciotto mesi di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge  n. 241 del 1990, decorre dalla data di  scadenza  del  termine  previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione  competente”.
I provvedimenti  amministrativi  conseguiti  sulla  base  di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per  effetto di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione  anche  dopo la scadenza del termine di diciotto mesi,  fatta salva l’applicazione delle sanzioni  penali  nonché  delle  sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Precisato quanto dispone la norma, ipotizziamo che durante l’attività di vigilanza edilizia gli operatori si trovino di fronte ad un abuso edilizio realizzato con opere assentite diversi anni prima. Quali sono gli atti da adottare?

Il caso

La causa giunta recentemente all´attenzione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato – sentenza n. 341/2017 – ha esaminato  la questione dei limiti all’esercizio del potere di autotutela a notevole distanza temporale (circa tredici  anni) dal rilascio dell’atto (concessione edilizia in sanatoria) oggetto di ritiro. Nel caso di specie, la questione scrutinata aveva come oggetto una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la quale era stato respinto un  ricorso proposto avverso un provvedimento con cui un  Comune del Casertano  aveva disposto l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata in data 29 marzo 2001 ai sensi degli artt. 31 e 35 della legge n. 47 del 1985, del permesso di costruire in data 11 gennaio 2010 e della segnalazione certificata di inizio attività in data 7 maggio 2012, ordinando la demolizione delle opere costruite sulla base degli atti annullati.
Detto diversamente, il Tribunale campano aveva giudicato legittimo il controverso atto di autotutela, in quanto adottato in conformità ai canoni di azione cristallizzati all’art.21 nonies della legge n.241 del 1990.

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