La pronuncia della decadenza di un permesso di costruire

di MARIO PETRULLI

Nella recente sentenza 2 novembre 2017 n. 464 del TAR Abruzzo, sez. L’Aquila, i giudici hanno affermato che è illegittimo, per illogicità e carenza di istruttoria il provvedimento con cui si dichiara la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto fondato su sopralluoghi effettuati circa tre anni dopo lo spirare di tale termine decadenziale.

L’occasione è utile per ricordare alcuni elementi che caratterizzano il provvedimento di decadenza del permesso di costruire, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza in numerose occasioni:

  • è un atto tipico, come tutti i provvedimenti che incidono sullo jus aedificandi, da adottare in presenza dei presupposti strettamente prefigurati dalla disciplina di legge (violazione del dato temporale dell’inizio e completamento dei lavori in presenza dell’ inerzia, non assistita da giustificazione, del titolare del permesso di costruire a realizzare l’intervento) ed a tutela dell’interesse primario ad essa peculiare, di non mantenere nel tempo in vita titoli non più conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia della zona in atto;
  • ha natura vincolata all’accertamento del mancato inizio dei lavori o della loro mancata conclusione;
  • è ricognitivo di uno stato di fatto;
  • è dichiarativo di un effetto (ossia, la decadenza del titolo edilizio) che si determina ex se per il mero trascorrere del termine previsto;

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