Obbligo di provvedere all’esecuzione di un ordine di demolizione a seguito di segnalazione del confinante

di M. Petrulli

Ordine di demolizione: il principio e la fonte normativa di riferimento

Secondo la giurisprudenza, esiste un preciso obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sulla richiesta di esecuzione di un ordine di demolizione a seguito di segnalazione del confinante; tale obbligo, azionabile ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., trova appiglio normativo nell’art. 27, comma 3, del Testo Unico Edilizia (1), che ricollega l’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia urbanistico-edilizia e l’avvio dei correlativi procedimenti afflittivi anche alla “denuncia dei cittadini”. (2)
Ed invero, sussistendo, in capo all’amministrazione, il dovere di reprimere gli abusi accertati, è da ritenersi configurabile un interesse qualificato del terzo confinante, potenzialmente leso da opere abusive, all’emissione di provvedimenti sanzionatori; con la conseguenza che, su un illecito edilizio denunciato in maniera circostanziata, egli può almeno pretendere una determinazione espressa (3). E’, infatti, evidente che, allorquando l’amministrazione ometta di adottare le doverose misure ripristinatorie dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero le ritardi senza giustificazione, il terzo interessato – e, in particolare, il proprietario limitrofo, portatore, in quanto tale, di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona – può fondatamente tutelarsi giurisdizionalmente contro la mancata assunzione di determinazioni repressive e, quindi, contro l’inerzia degli organi comunali.

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Ordine di demolizione: l’interesse legittimo del terzo

In sostanza, l’ampia sfera dei poteri di controllo attribuiti in materia urbanistico-edilizia all’amministrazione comunale non esclude che, rispetto ai singoli provvedimenti, i terzi siano portatori di un interesse legittimo e che, pertanto, l’inerzia sulla relativa istanza integri gli estremi del silenzio inadempimento sindacabile in sede giurisdizionale. Fermo restando, cioè, che la funzione di vigilanza territoriale ex art. 27 del Testo Unico Edilizia si esercita attraverso procedimenti avviati ex officio e che, quindi, in presenza di una istanza di parte, deve ritenersi non necessaria una perfetta corrispondenza tra quanto segnalato dal privato interessato e quanto contestato in sede di procedimento sanzionatorio, incombe, comunque, sull’amministrazione il dovere di vagliare i fatti denunciati sotto il profilo della loro esistenza materiale e della qualificazione giuridica della condotta attribuita al responsabile (4).

L’estensione dell’obbligo di esercizio delle funzioni di vigilanza urbanistico-edilizia

L’obbligo di esercizio delle funzioni di vigilanza urbanistico-edilizia non può, peraltro, arrestarsi all’ingiunzione della sanzione demolitoria, allorquando quest’ultima, una volta acclarata la sussistenza degli illeciti da essa colpiti, rimanga senza esito a causa dell’inottemperanza del soggetto responsabile, e, quindi, rimanga priva della sua necessaria effettività, ossia allorquando il procedimento sanzionatorio, una volta instaurato – ex officio ovvero su istanza di parte –, non sia interamente concluso.
In questo senso, giova rammentare, in via generale, che al dovere di concludere il procedimento, sancito dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990, si accompagna la previsione del successivo art. 21 quater, in base alla quale “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”, cosicché l’applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi – ossia, della loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente, dall’amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale – un potere-dovere dell’amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento (5).
Del pari, giova rammentare, con specifico riferimento ai procedimenti sanzionatori in materia edilizia che, a norma dell’art. 31, commi 3 e 4, del Testo Unico Edilizia, “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune … l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
In altri termini, una volta determinatasi l’inottemperanza del privato all’ingiunzione di demolizione, l’amministrazione rimane tenuta ad attuare quest’ultima (6), sia ai fini della doverosa e vincolata irrogazione della sanzione ablatoria (7) sia ai fini della rimozione delle opere abusive in danno dell’autore (8).

Ordine di demolizione: i termini rilevanti

Come affermato dalla giurisprudenza, le disposizioni normative di settore impongono, dunque, all’amministrazione di assicurare l’ottemperanza all’ingiunzione demolitoria entro il termine di 90 giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale la stessa ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto (9).

Ordine di demolizione: gli approfondimenti

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Note

(1) DPR n. 380/2001.
(2) Consiglio di Stato, sez. V, sentt. n. 6773/2002; n. 6531/2003; n. 7132/2003; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 22
febbraio 2010, n. 1056.
(3) TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 3 agosto 2015, n. 4191 e sez. VIII, sent. 31 ottobre 2018, n. 6404; Salerno, sez.
I, sent. 14 settembre 2015. n. 2019.

(4) Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 6773/2002.
(5) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 maggio 2013, n. 2565; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 21 ottobre 2013, n.
984.
(6) Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 31 gennaio 2017, n. 666; sent. 27 aprile 2017, n. 2257.
(7) Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 20 giugno 2003, n. 7607.

(8) Cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12 giugno 2017, n. 1054.
(9) TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 22 marzo 2021, n. 897, secondo cui “quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa, deve rilevarsi, per un verso, che può certamente essere oggetto di sindacato giudiziale, con il c.d. rito del silenzio inadempimento, non soltanto l’omissione provvedimentale (id est, la manca adozione di un provvedimento ammnistrativo) ma altresì la mancata esecuzione dell’attività direttamente e materialmente connessa ai provvedimenti amministrativi, non potendo questi ultimi ridursi in concreto a mero esercizio di stile qualora gli effetti prodotti richiedano altresì l’esecuzione di pedissequi comportamenti che materialmente portino all’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto”; cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 27 maggio 2020, n. 2019; sez. II, sent. 2 novembre 2021, n. 6868; Salerno, sez. II, sent. 29 marzo 2021, n. 803; TAR
Sicilia, Catania, sez. III, sent. 27 aprile 2020, n. 822; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 5 ottobre 2020, n. 355. 

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Donato Palombella
si è laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale) con il massimo dei voti e plauso della commissione, discutendo una tesi in Diritto amministrativo. Ha un Master per Giuristi d’Impresa ottenuto presso l’Università di Bologna con specializzazione in opere pubbliche; successivamente ha seguito numerosi corsi specialistici su temi giuridici, economici e finanziari. Ha acquisito esperienza ultra trentennale nel Diritto immobiliare, prima all’interno di studi professionali e poi in aziende operanti nel settore edile-immobiliare. Collaboratore storico di numerose testate specialistiche di rilevanza nazionale, partecipa al comitato scientifico di alcune riviste giuridiche. È autore di numerose opere in materia di Edilizia, Urbanistica, Tutela del consumatore in ambito immobiliare, Contrattualistica immobiliare e Condominio presenti presso le principali biblioteche universitarie e dei Consigli regionali.

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