Realizzazione di una rampa per l’eliminazione delle barriere architettoniche: costituisce attività edilizia libera?

di MARIO PETRULLI

Come è noto, l’art. 6 comma 1 lett. b) del Testo Unico Edilizia, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 222/2016, dispone che siano eseguiti senza alcun titolo abilitativo “…b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;”. Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di un varco di accesso con cancello scorrevole nel muro perimetrale comune di un condominio.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che con la modifica del 2016 il Legislatore ha eliminato la dicitura “di rampe o” originariamente contenuta nella suddetta lett. b), quando tale tipologia di opera veniva espressamente esclusa, al pari degli ascensori, dalla sfera di operatività degli interventi in questione.
Ovviamente, anche in questo caso vale quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 6, secondo cui sono “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

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