SCIA o permesso di costruire per una grossa fornace adibita a forno?

Un interrogativo peculiare ma dalle interessanti connotazioni intepretative è quello relativo all’installazione di una grossa fornace adibita a forno. Più precisamente si tratta di “una grossa fornace (asseritamente adibita a forno e barbecue oltre accessori annessi), con struttura portante in mattoni e cemento, chiusa da due lati, dal cui tetto spiovente in tegole (di circa 20 mq.)” con due vistosi comignoli: in tale caso per l’installazione è sufficiente una SCIA o è necessario il permesso di costruire?

A contribuire a chiarire la risposta all’interrogativo è il TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, nella sent. 24 settembre 2015 n. 900: i giudici hanno ricordato che la consolidata giurisprudenza ha messo in rilievo che la nozione di pertinenza urbanistica è meno ampia di quella civilistica e non può consentire la costruzione di opere consistenti, in quanto l’impatto volumetrico incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio e, conseguentemente, si rende necessario il rilascio di permesso di costruire.

La nozione di pertinenza urbanistica, in altre parole, richiede che si tratti di opera collegata all’edificio principale in un rapporto di stretta e necessaria consequenzialità funzionale.

Il rapporto di strumentalità, pertanto, non può essere semplice frutto della destinazione “effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”, come previsto dall’art. 817, II comma, c.c., bensì deve, altresì, emergere concretamente (“ontologicamente”, precisa il TAR) dalla struttura stessa dell’opera destinata a servizio di quella principale, in maniera tale da rivelare un carattere oggettivo e non meramente soggettivo.

In un caso del tutto analogo a quello oggetto della sentenza in discussione (TAR Lazio , Roma, Sezione II ter, n. 7292/2002), con riferimento ad un corpo separato adibito a forno con dimensioni raggiungenti un’altezza di mt. 2,20 con copertura sporgente in mattoni, era stata già negata la “individuabilità di un obiettivo rapporto pertinenziale, connaturale alla struttura del fabbricato principale … il quale appare invece come una realizzazione autonoma ed a sé stante” in ragione della completezza dei servizi situati nella costruzione principale, adibita ad uso residenziale e della mancanza di ogni collegamento, anche funzionale, con l’edificio abitativo.

Pertanto, in completa applicazione di tali principi, affiora la necessità del rilascio del permesso di costruire con conseguente non realizzabilità dell’intervento in questione tramite la semplice SCIA.

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