Se la concessione è illegittima il tecnico comunale commette abuso d’ufficio

Il responsabile del settore urbanistico del Comune che ha rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per un’opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti in quel Comune, può essere chiamato a rispondere di abuso di ufficio.

Così hanno affermato i giudici della Cassazione, sezione penale, con la sentenza del 14 luglio scorso n.27703, intervenendo su un ricorso presentato dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale che, secondo i giudici amministrativi, aveva rilasciato ad un cittadino l’autorizzazione in sanatoria, “atto illegittimo  in quanto non esistente in riferimento ad opere temporanee ed in contrasto con la normativa vigente, in modo da consentire a questi l’ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dalla permanenza delle opere adibite a deposito della società amministrata dallo stesso cittadino, nonché a garantirgli l’impunità nel procedimento nel quale quest’ultimo era indagato per abuso edilizio”.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che:
–  il manufatto contestato era localizzato nel mezzo di un’area già oggetto di edificazione e di realizzazione delle principali opere di urbanizzazione, per cui sarebbe stato irragionevole negare il titolo edilizio solo perché non ancora attuato (né più attuabile) lo specifico strumento urbanistico.
–  in base ad un consolidato principio in sede amministrativa, “ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, l’Amministrazione è tenuta a specificare la sussistenza dell’interesse pubblico alla eliminazione dell’opera realizzata o addirittura ad indicare le ragioni della sua prolungata inerzia”.

I giudici hanno rigettato il ricorso, ritenendo illegittima la concessione in sanatoria rilasciata dall’imputato, con la quale gli fu consentito di mantenere la struttura realizzata, definita “di carattere precario e provvisorio” e quindi rimovibile a cura e spese del proprietario in caso di future esigenze urbanistiche . “E’ stato infatti chiarito che la c.d. “concessione edilizia in precario” – sia pure non “in sanatoria” come quella di cui al presente processo – è non solo extra legem, in quanto non è espressamente prevista da alcuna fonte normativa, ma anche contra legem, in quanto è destinata a consentire una situazione di abuso edilizio”.

Il provvedimento concessorio rilasciato, “pur condizionato”, – fanno notare – ha consentito al proprietario dell’immobile di mantenere la struttura abusiva, ricavandone quindi un’utilità ed anche di realizzare un incremento del valore economico del proprio lotto di terreno.

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