Anche i fabbricati rurali devono pagare l’Ici

Quest’ultima assoggetta all’Ici anche gli immobili posseduti dalle cooperative agricole rientranti nella categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole).
La sentenza si rifà al Decreto Legislativo 504/1992, per cui è irrilevante la condizione personale del possessore e l’uso al quale l’immobile è destinato.
 
Con il Decreto Legge 557/1993, che istituisce il Catasto dei fabbricati e modifica i requisiti di ruralità, viene istituito l’obbligo di pagamento dell’Ici anche per i fabbricati rurali, la cui competenza spettava in precedenza al Catasto dei terreni.

L’obbligo di imponibilità non è però accompagnato da quello di presentare accatastamento da parte del proprietario. A ciò deve provvedere l’Agenzia del Territorio per evitare disparità di trattamento tra i fabbricati costruiti nel 2000, già inseriti nel Catasto dei fabbricati, e quelli precedenti al 1996, rientranti nel Catasto dei terreni.

La base imponibile è conteggiata in base alla rendita presunta, che può essere autocalcolata dal contribuente o accertata dal Comune. I recuperi potranno arrivare fino al 2002.
 
L’Agenzia del Territorio ha però espresso parere contrario. Con la circolare 7/T difende la non assoggettabilità ad Ici e imposte sul reddito, ma la Corte di Cassazione ha smentito tale posizione con la sentenza 23031/2007 perchè considera non vincolanti i pareri espressi dalle pubbliche amministrazioni.
 
E’ nata confusione in merito alle istruzioni per la compilazione dell’Ici 2007, in cui compare un’unica voce di esclusione, esenzione e ruralità.  La Cassazione ha difeso anche in questo caso il proprio orientamento, spiegando che ci sono precedenti smentite da parte della giurisprudenza agli atti amministrativi.
 
Sarà la Legge Finanziaria del 2009 a dover provvedere alla confusione istituzionale.

Testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 15321 del 10/6/2008
 

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