IVA in edilizia 4%: i requisiti oggettivi per usufruire dell’agevolazione

In base alle attuali norme, quali sono i requisiti oggettivi che consentono l’accesso all’IVA agevolata al 4%? Per comprendere la risposta ci avvaliamo dell’e-book di Maggioli Editore intitolato Iva in edilizia: come applicarla, all’interno del quale il tema inerente all’IVA al 4% per l’acquisto della prima casa e acquisto di beni per la costruzione e per l’abbattimento di barriere architettoniche viene analizzato in un capitolo specifico.

L’IVA agevolata al 4% viene riconosciuta con esclusivo riferimento alla costruzione di immobili per uso abitativo non di lusso, destinati a costituire la prima casa e si applica:
1. Alla cessione di immobili non di lusso costruiti o in corso di realizzazione da impresa, quando l’acquirente possiede i requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa;
2. Alle costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti, cedute da imprese costruttrici;
3. Alla prestazione di servizi relativi ai contratti di appalto per la costruzione della prima casa;
4. Alla cessione di beni destinati alla realizzazione degli immobili con le caratteristiche previste dall’art. 13 della legge Tupini destinati a prima casa.

Come sottolineato nell’e-book Iva in edilizia: come applicarla, ai fini dell’IVA ridotta a far premio è sempre il concetto di nuova costruzione, che riguarda sia i servizi che i beni collegati a questi lavori. Ciò fa sì che l’aliquota agevolata al 4% sia applicabile anche agli interventi di ampliamento della prima casa, a patto che il proprietario abbia ancora le caratteristiche soggettive per poter usufruire del beneficio e che la nuova costruzione non comporti la trasformazione dell’immobile in immobile di lusso.

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