Occorre il titolo edilizio per una demolizione?

I giudici della Corte di Cassazione sono intervenuti , con la sentenza n. 24423/2011  sull’individuazione della natura dei titoli abilitativi necessari per la demolizione di manufatti edilizi.

In particolare i giudici hanno dato risposta ad un ricorso promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze contro un’ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale che revocava il decreto di sequestro preventivo di un immobile sul quale erano stati effettuati interventi di demolizione senza un titolo abilitativo.

“Va rilevato che – spiegano i giudici della Suprema Corte –  può ritenersi indubbiamente controversa, allo stato, in assenza di un più puntuale accertamento, la natura dei titoli abilitativi necessari per l’esecuzione degli interventi di cui alla contestazione, dovendosi, però, precisare che la valutazione sul punto appartiene al giudice ordinario”.

“E’ stato, infatti, affermato da questa Corte – aggiungono – che la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), in quanto per tale tipo di intervento è sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo”.

“Deve essere, però, pregiudizialmente rilevato che l’ordinanza del Tribunale del riesame, oltre al fumus del reato, ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari che giustificassero la misura, non essendo in corso l’esecuzione di interventi edilizi, nè prevedibile la loro prosecuzione”.

Per un maggiore approfondimento sull’argomento rimandiamo alla lettura dell’articolo di Paola Minetti “Occorre un titolo per demolire?“, pubblicato in home page.

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